Acquisti online, i diritti del consumatore digitale

Lemergenza Covid-19 ha generato un vistoso aumento di acquisti e vendite sul web, senza cambiamenti nelle regole di tutela del consumatore. Anche per i contratti via internet tra professionista-imprenditore e utente-cliente si applica infatti il Codice del consumo Dlgs 2062005, aggiornato con le leggi 312019 e 372019. La conclusione del contratto in Rete non cancella dunque i diritti riconosciuti al consumatore che acquista online.La terza parte del contratto le piattaforme e-commerceRispetto ai contratti tradizionali, in quelli conclusi via internet c la presenza di una terza parte, vale a dire la piattaforma e-commerce. Si tratta del fornitore del servizio di rete che, in genere, non risponde di eventuali illeciti commessi. responsabile nel caso in cui sia consapevole o reso consapevole che attraverso i suoi servizi vengono commessi reati in questo caso ha lobbligo di far desistere subito gli autori. Al consumatore sono quindi riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi tutelato in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa class action, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.Diritti fondamentali e pratiche scorretteAnche sul web i consumatori e gli utenti godono del riconoscimento di diritti fondamentali come la tutela della salute, della sicurezza e della qualit dei prodotti e dei servizi. Hanno diritto a unadeguata informazione e a una corretta pubblicit, alla correttezza, alla trasparenza nei rapporti contrattuali. Purtroppo spesso si ricorre a pratiche commerciali scorrette, come quella di invitare allacquisto di prodotti ad un determinato prezzo per poi rifiutare di accettare ordini per larticolo. Unaltra quella di consegnare entro un periodo di tempo ragionevole o anche dichiarare, pur non essendo vero, che il prodotto sar disponibile solo per un periodo molto limitato. O ancora che determinate condizioni particolari di vendita saranno applicate per breve tempo, in modo da ottenere una decisione immediata. Con questi presupposti i potenziali consumatori non avranno la possibilit o il tempo sufficienti per prendere una decisione in modo consapevole.La tutela del consumatore digitale nel codice del consumoCome abbiamo gi accennato, la tutela del consumatore digitale approfondita nelle disposizioni contenute nel Codice del consumo D.Lgs. n. 2062005, che disciplinano alcuni temi importanti- le clausole vessatorie- la promozione pubblicitaria pratiche scorrette- gli obblighi informativi, il recesso e la consegna nella nuova versione di cui al D.Lgs. n. 212014 di attuazione della dir. n. 201183UE- le garanzie nella vendita dei beni di consumo.La direttiva 201183UE stata recepita nellordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con il quale sono state apportate delle significative modifiche al Codice del consumo, con riferimento alle sezioni da I a IV contenute nel Capo I ora rubricato Dei diritti dei consumatori nei contratti, Titolo III, Parte III artt. 45-67.Tra le principali novit ci sono- la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nei contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza- il diritto di recesso riconosciuto al consumatore, reso possibile entro un termine pi ampio da 10 a 14 giorni. In caso di omessa comunicazione al consumatore dellinformazione sullesistenza del diritto di recesso si passa dai previgenti 60 giorni dalla conclusione del contratto e dai 90 giorni dalla consegna del bene al termine di dodici mesi- in caso di esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore potr restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perch sar responsabile solo della diminuzione del valore del bene custodito. Dal recesso del contratto deriver il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi quelli relativi alle spese di consegna, proporzionalmente diminuito nel caso in cui il consumatore abbia utilizzato i beni per quanto necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento- lesercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante lutilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi comunitari- per gli acquisti attraverso telefono non sar pi sufficiente il solo consenso ancorch registrato come spesso accade con gli operatori dei call center ma occorrer che ci sia la conferma scritta, sia essa in forma cartacea o per e-mail- nel caso di acquisti on line richiesta una maggiore trasparenza delle spese il venditore tenuto a dichiarare i costi che il consumatore dovr sostenere in caso di restituzione dei prodotti. In caso di mancata comunicazione tali costi di restituzione graveranno sul venditore- lesclusione della possibilit di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat, tariffe superiori analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza- le nuove disposizioni non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali pi favorevoli rispetto ai profili tutelari previsti- un ruolo determinante sar rivestito dallAutorit garante della concorrenza e del mercato, chiamata a vigilare e a sanzionare eventuali violazioni delle norme introdotte con le modifiche al Codice del consumo.UN PICCOLO GLOSSARIO PER TEClass actionLa class-action, o azione di classe, un particolare tipo di azione legale attraverso la quale possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma il procedimento giudiziale collettivo. A seguito della riforma del 2019, la class action, da ottobre 2020, non sar pi disciplinata dal Codice del Consumo.Consumatore digitaleIl soggetto che utilizza i canali online per comprare prodotti e servizi che desidera.PER APPROFONDIREShopping online quando fare attenzioneLa tutela del consumatore digitaleIl codice del consumo 2020Come guadagnare con le affiliazioni ai bookmakers online, un network per gestire tutte le tue affiliazioni che ti fornisce un sito e una app affiliazioni. Come ottenere un sito Internet con molto traffico e una App affiliazioni per gestire tutto e monetizzare. Gestione delle affiliazioni ai bookmakers online per pubblicizzare i siti di betting online e guadagnare con i bonus.

 

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L’emergenza Covid-19 ha generato un vistoso aumento di acquisti e vendite sul web, senza cambiamenti nelle regole di tutela del consumatore. Anche per i contratti via internet tra professionista-imprenditore e utente-cliente si applica infatti il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), aggiornato con le leggi 31/2019 e 37/2019. La conclusione del contratto in Rete non cancella dunque i diritti riconosciuti al consumatore che acquista online.

La terza parte del contratto: le piattaforme e-commerce
Rispetto ai contratti tradizionali, in quelli conclusi via internet c’è la presenza di una terza parte, vale a dire la piattaforma e-commerce. Si tratta del fornitore del servizio di rete che, in genere, non risponde di eventuali illeciti commessi. È responsabile nel caso in cui sia consapevole o reso consapevole che attraverso i suoi servizi vengono commessi reati: in questo caso ha l’obbligo di far desistere subito gli autori. Al consumatore sono quindi riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi: è tutelato in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa (class action), anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
 
Diritti fondamentali e pratiche scorrette
Anche sul web i consumatori e gli utenti godono del riconoscimento di diritti fondamentali come la tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi. Hanno diritto a un’adeguata informazione e a una corretta pubblicità, alla correttezza, alla trasparenza nei rapporti contrattuali. Purtroppo spesso si ricorre a  pratiche commerciali scorrette, come quella di invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo per poi rifiutare di accettare ordini per l’articolo. Un’altra è quella di consegnare entro un periodo di tempo ragionevole o anche dichiarare, pur non essendo vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato. O ancora che determinate condizioni particolari di vendita saranno applicate per breve tempo, in modo da ottenere una decisione immediata. Con questi presupposti i potenziali consumatori non avranno la possibilità o il tempo sufficienti per prendere una decisione in modo consapevole.
 
La tutela del consumatore “digitale” nel codice del consumo
Come abbiamo già accennato, la tutela del consumatore digitale è approfondita nelle disposizioni contenute nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che disciplinano alcuni temi importanti:
- le clausole vessatorie;
- la promozione pubblicitaria (pratiche scorrette);
- gli obblighi informativi, il recesso e la consegna nella “nuova” versione di cui al D.Lgs. n. 21/2014 (di attuazione della dir. n. 2011/83/UE);
-  le garanzie nella vendita dei beni di consumo.

La direttiva 2011/83/UE è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 con il quale sono state apportate delle significative modifiche al Codice del consumo, con riferimento alle sezioni da I a IV contenute nel Capo I (ora rubricato «Dei diritti dei consumatori nei contratti»), Titolo III, Parte III (artt. 45-67).
Tra le principali novità ci sono: 
- la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nei contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
- il diritto di recesso riconosciuto al consumatore, è reso possibile entro un termine più ampio (da 10 a 14 giorni). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dai previgenti 60 giorni dalla conclusione del contratto (e dai 90 giorni dalla consegna del bene) al termine di dodici mesi;
- in caso di esercizio del diritto “di ripensamento”, il consumatore potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”. Dal recesso del contratto deriverà il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati, compresi quelli relativi alle spese di consegna, proporzionalmente diminuito nel caso in cui il consumatore abbia utilizzato i beni per quanto necessario per stabilirne natura, caratteristiche e funzionamento;
- l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi comunitari;
- per gli acquisti attraverso telefono non sarà più sufficiente il solo consenso (ancorché registrato come spesso accade con gli operatori dei call center) ma occorrerà che ci sia la conferma scritta, sia essa in forma cartacea o per e-mail;
- nel caso di acquisti on lineè richiesta una maggiore trasparenza delle spese: il venditore è tenuto a dichiarare i costi che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione dei prodotti. In caso di mancata comunicazione tali costi di restituzione graveranno sul venditore;
- l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;
- le nuove disposizioni non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto ai profili tutelari previsti;
- un ruolo determinante sarà rivestito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata a vigilare e a sanzionare eventuali violazioni delle norme introdotte con le modifiche al Codice del consumo.

UN PICCOLO GLOSSARIO PER TE

Class action: 
La class-action, o azione di classe, è un particolare tipo di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di diritti individuabili omogenei: i diritti vantati da ogni utente sono individuali ma il procedimento giudiziale è collettivo.  A seguito della riforma del 2019, la class action, da ottobre 2020, non sarà più disciplinata dal Codice del Consumo. 
Consumatore digitale:  Il soggetto che utilizza i canali online per comprare prodotti e servizi che desidera.
 
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